Art. 24
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto
In vigore dal 13 mar 2024
Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto
1. Una domanda di consultazione automatizzata di immagini del volto comprende soltanto le informazioni seguenti:
a)
il codice dello Stato membro richiedente;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
le immagini del volto e i dati di riferimento.
2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:
a)
l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
b)
la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;
c)
la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;
d)
i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
e)
i numeri di riferimento delle immagini del volto dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
f)
le immagini del volto per le quali è stata riscontrata una corrispondenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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