Art. 38
Gestione delle modifiche e dei progetti relativi alle TIC
In vigore dal 13 mar 2024
Gestione delle modifiche e dei progetti relativi alle TIC
1. Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 elaborano, documentano e attuano una procedura di gestione dei progetti relativi alle TIC e specificano i ruoli e le responsabilità per la sua attuazione. Tale procedura copre tutte le fasi dei progetti relativi alle TIC, dal loro avvio alla loro chiusura.
2. Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 elaborano, documentano e attuano una procedura per la gestione delle modifiche delle TIC per garantire che tutte le modifiche ai sistemi di TIC siano registrate, testate, valutate, approvate, attuate e verificate in modo controllato e con le opportune salvaguardie per preservare la resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria.
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