Art. 37

Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC

In vigore dal 13 mar 2024
Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 progettano e attuano, se del caso, una procedura che disciplina l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di TIC secondo un approccio basato sul rischio. Tale procedura: a) garantisce che, prima di qualsiasi acquisizione o sviluppo di sistemi di TIC, siano chiaramente specificati e approvati dalla funzione aziendale interessata i requisiti funzionali e non funzionali, compresi quelli relativi alla sicurezza delle informazioni; b) garantisce che i sistemi di TIC siano testati e approvati prima del loro primo utilizzo e prima di introdurre modifiche nell’ambiente di produzione; c) identifica le misure di attenuazione del rischio di alterazione non intenzionale o di manipolazione intenzionale dei sistemi di TIC durante lo sviluppo e l’implementazione nell’ambiente di produzione.
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Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC (Art. 37 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo