Art. 36

Test di sicurezza delle TIC

In vigore dal 13 mar 2024
Test di sicurezza delle TIC 1.   Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 stabiliscono e attuano un piano relativo ai test di sicurezza delle TIC per convalidare l’efficacia delle loro misure di sicurezza delle TIC elaborate conformemente agli e agli del presente regolamento. Le entità finanziarie provvedono affinché tale piano tenga conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’ del presente regolamento. 2.   Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 riesaminano, valutano e testano le misure di sicurezza delle TIC, tenendo conto del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC dell’entità finanziaria. 3.   Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 monitorano e valutano i risultati dei test di sicurezza e aggiornano di conseguenza le loro misure di sicurezza senza ritardi ingiustificati nel caso di sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.
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Test di sicurezza delle TIC (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/1774) — Testo vigente | Portale Normativo