Art. 36 · Test di sicurezza delle TIC

Art. 36

Test di sicurezza delle TIC

In vigore dal 13 mar 2024
Test di sicurezza delle TIC 1.   Le entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 stabiliscono e attuano un piano relativo ai test di sicurezza delle TIC per convalidare l’efficacia delle loro misure di sicurezza delle TIC elaborate conformemente agli e agli del presente regolamento. Le entità finanziarie provvedono affinché tale piano tenga conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’ del presente regolamento. 2.   Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 riesaminano, valutano e testano le misure di sicurezza delle TIC, tenendo conto del profilo di rischio complessivo delle risorse TIC dell’entità finanziaria. 3.   Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 monitorano e valutano i risultati dei test di sicurezza e aggiornano di conseguenza le loro misure di sicurezza senza ritardi ingiustificati nel caso di sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.
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