Art. 27
Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambio
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambio
1. Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla modellizzazione del rischio di cambio, le autorità competenti
a)
impongono all’ente di fornire un elenco di tutte le coppie di valute verso le quali il portafoglio dell’ente è sensibile e, per ciascuna di esse, di chiarire se tale coppia di valute è soggetta unicamente al tasso di cambio a pronti o ad altri fattori di rischio, comprese le volatilità implicite;
b)
impongono all’ente di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuna coppia di valute di cui alla lettera a);
c)
sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b), verificano se il rischio di base tra due coppie di valute è riflesso implicitamente in virtù di una delle circostanze seguenti:
i)
il fatto che le due coppie di valute siano modellizzate direttamente;
ii)
il fatto che una base che rappresenta la differenza tra queste due coppie di valute sia inclusa nel modello interno di misurazione del rischio;
d)
valutano in che misura l’ente tiene conto del rischio legato a eventi di disancoraggio per le coppie di valute non a fluttuazione libera e, se tale rischio è significativo, in che modo è monitorato;
e)
valutano se il rischio insito nelle variazioni delle curve dei cambi è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento;
f)
valutano se il rischio vega connesso al rischio di cambio è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono imporre a un ente di fornire le informazioni di cui a tale lettera solo per le coppie di valute più rilevanti e possono effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 su tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-27