Art. 15
Valutazione dell’adeguatezza del processo di aggiornamento dei limiti di negoziazione
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza del processo di aggiornamento dei limiti di negoziazione
1. Nel valutare l’adeguatezza della procedura di aggiornamento dei limiti di negoziazione di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), punto ii), all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettere c) ed f), e all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se
a)
la procedura di aggiornamento è coordinata e debitamente documentata dall’unità di controllo del rischio;
b)
la proposta di aggiornamento dei limiti di negoziazione riflette eventuali modifiche riguardanti
i)
il livello accettabile di rischio fissato dall’ente;
ii)
l’attività prevista o gli obiettivi di bilancio delle unità di negoziazione;
c)
la proposta di aggiornamento dei limiti di negoziazione tiene conto, nel periodo in cui è stato utilizzato il limite di negoziazione applicabile al momento dell’aggiornamento
i)
del livello medio di utilizzo dei limiti di negoziazione applicabili al momento dell’aggiornamento;
ii)
del numero e dell’entità delle violazioni dei limiti di negoziazione.
2. Le autorità competenti verificano se la procedura di aggiornamento dei limiti di negoziazione avviene almeno ogni anno, e con maggiore frequenza in caso di cambiamenti nell’organizzazione o di introduzione di nuove linee di business o nuovi prodotti.
Storico versioni
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