Art. 28

Composizione, funzionamento e riesame del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica

In vigore dal 11 mar 2024
Composizione, funzionamento e riesame del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica 1.   Il quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica si compone dei seguenti controlli e del sistema di gestione della cibersicurezza: a) i controlli minimi di cibersicurezza, elaborati conformemente all’; b) i controlli avanzati di cibersicurezza, elaborati conformemente all’; c) la matrice di mappatura, elaborata conformemente all’, che rileva i controlli di cui alle lettere a) e b) in riferimento a norme europee e internazionali e quadri legislativi o regolamentari nazionali selezionati; d) il sistema di gestione della cibersicurezza istituito in applicazione dell’. 2.   Tutti i soggetti ad alto impatto applicano i controlli minimi di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), all’interno del loro perimetro di alto impatto. 3.   Tutti i soggetti a impatto critico applicano i controlli avanzati di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b), all’interno del loro perimetro di impatto critico. 4.   Entro 7 mesi dalla presentazione del primo progetto di relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4, il quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica di cui al paragrafo 1 è integrato dai controlli minimi e avanzati di cibersicurezza nella catena di approvvigionamento, elaborati a norma dell’.
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Composizione, funzionamento e riesame del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/1366) — Testo vigente | Portale Normativo