Art. 28
Composizione, funzionamento e riesame del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica
In vigore dal 11 mar 2024
Composizione, funzionamento e riesame del quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica
1. Il quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica si compone dei seguenti controlli e del sistema di gestione della cibersicurezza:
a)
i controlli minimi di cibersicurezza, elaborati conformemente all’;
b)
i controlli avanzati di cibersicurezza, elaborati conformemente all’;
c)
la matrice di mappatura, elaborata conformemente all’, che rileva i controlli di cui alle lettere a) e b) in riferimento a norme europee e internazionali e quadri legislativi o regolamentari nazionali selezionati;
d)
il sistema di gestione della cibersicurezza istituito in applicazione dell’.
2. Tutti i soggetti ad alto impatto applicano i controlli minimi di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), all’interno del loro perimetro di alto impatto.
3. Tutti i soggetti a impatto critico applicano i controlli avanzati di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b), all’interno del loro perimetro di impatto critico.
4. Entro 7 mesi dalla presentazione del primo progetto di relazione di valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4, il quadro comune per la cibersicurezza dell’energia elettrica di cui al paragrafo 1 è integrato dai controlli minimi e avanzati di cibersicurezza nella catena di approvvigionamento, elaborati a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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