Art. 27

Rendicontazione del rischio a livello di soggetto

In vigore dal 11 mar 2024
Rendicontazione del rischio a livello di soggetto Entro 12 mesi dalla notifica dei soggetti ad alto impatto e a impatto critico a norma dell’, paragrafo 6, e successivamente ogni tre anni, il soggetto ad alto impatto e a impatto critico trasmette all’autorità competente una relazione contenente le informazioni seguenti: 1) un elenco dei controlli selezionati per il piano di attenuazione dei rischi a livello di soggetto a norma dell’, paragrafo 5, con l’attuale stato di attuazione di ciascun controllo; 2) per ciascun processo ad alto impatto o a impatto critico a livello dell’Unione, una stima del rischio di compromissione della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle informazioni e degli asset corrispondenti. La stima di tale rischio è ottenuta conformemente alla matrice di impatto del rischio di cui all’, paragrafo 2; 3) un elenco dei prestatori di servizi TIC critici per i processi a impatto critico del soggetto.
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Rendicontazione del rischio a livello di soggetto (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/1366) — Testo vigente | Portale Normativo