Art. 3
Prodotti agricoli – contingenti tariffari
In vigore dal 28 feb 2024
Prodotti agricoli – contingenti tariffari
1. Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli, entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione e alle condizioni indicati nel suddetto allegato I per ogni prodotto e origine.
2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:823:oj#art-3