Art. 1

Regimi preferenziali

In vigore dal 28 feb 2024
Regimi preferenziali 1.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia («parti beneficiarie») di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2.   I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato in tali disposizioni. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali parti beneficiarie.
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