Art. 4

Gestione dei contingenti taiffari

In vigore dal 28 feb 2024
Gestione dei contingenti taiffari I contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.
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