Art. 5
Grado di sostituibilità
In vigore dal 22 feb 2024
Grado di sostituibilità
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
a)
sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;
b)
sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
2. Il sottocriterio 4.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:
(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,
per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo
dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC
a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie
di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC)
(numero totale delle entità finanziarie di tale categoria di entità finanziarie
di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554 )
3. Il sottocriterio 4.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:
(numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554,
per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo o reintegrare
il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC
e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie)
(numero totale delle entità finanziarie dell'UE di tale categoria di entità finanziarie
di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554)
4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto entrambi i sottocriteri 4.1 e 4.2 se è rispettata una delle condizioni seguenti:
a)
la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera a), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
b)
la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera b), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
5. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del sottocriterio della «fase 2» specificato nell’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), punto i), del predetto regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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