Art. 6
Fonti di informazione per la valutazione della criticità
In vigore dal 22 feb 2024
Fonti di informazione per la valutazione della criticità
1. Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione.
2. Le AEV tengono conto dei dati più recenti di cui dispongono durante l’anno di valutazione o, se del caso, dei dati messi a loro disposizione al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno precedente la valutazione della criticità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1502:oj#art-6