Art. 2

Impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari

In vigore dal 22 feb 2024
Impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari 1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»: a) sottocriterio 1.1: rispetto al numero di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti; b) sottocriterio 1.2: rispetto al valore totale delle attività delle entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota rappresentata dal valore totale delle attività delle entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie. 2.   Il sottocriterio 1.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue: number of financial entities of a category of financial entities numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554, che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie numero totale delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554 3.   Il sottocriterio 1.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue: (valore totale delle attività delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie elencate all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554, che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie) (valore totale delle attività di tutte le entità finanziarie dell'UE della stessa categoria di cui all' ,paragrafo 1,del regolamento (UE) 2022/2554) 4.   Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 se entrambe le quote calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 rappresentano almeno il 10 % del numero totale per almeno una categoria di entità finanziarie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554. 5.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione dei seguenti sottocriteri della «fase 2»: a) sottocriterio 1.3: l’intensità dell’impatto che l’interruzione dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC esercita sull’attività e sulle operazioni delle entità finanziarie individuate nei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il numero di entità finanziarie interessate; b) sottocriterio 1.4: la dipendenza del fornitore terzo critico di servizi TIC dagli stessi subappaltatori che forniscono servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1502:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo