Art. 1

Approccio di valutazione

In vigore dal 22 feb 2024
Approccio di valutazione 1.   Nel considerare i criteri di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 per designare un fornitore terzo di servizi TIC che è critico per le entità finanziarie, le autorità europee di vigilanza (AEV) applicano l’approccio seguente: a) nella prima fase le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1; b) nella seconda fase, per i fornitori terzi di servizi TIC che soddisfano tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui alla lettera a), le AEV effettuano la valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 2» di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 5. In deroga al primo comma, per la valutazione del criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, la prima fase corrisponde alla valutazione da effettuare per i criteri di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del medesimo regolamento. 2.   Una volto trascorso il termine per presentare la dichiarazione motivata di cui all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza, designano un fornitore terzo di servizi TIC come critico per le entità finanziarie se questo soddisfa tutti i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1, lettera a), e a seguito dell’esito positivo della valutazione effettuata in relazione ai sottocriteri della «fase 2» di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Approccio di valutazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2024/1502) — Testo vigente | Portale Normativo