Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1242 e all’ del regolamento (UE) 2017/2400. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «autorità di rilascio dell’omologazione»: l’autorità di omologazione che ha rilasciato una licenza conformemente agli del regolamento (UE) 2017/2400; 2) «strategie artificiali»: le strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di certificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1127:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo