Art. 6

Finanziamento delle verifiche in servizio

In vigore dal 8 feb 2024
Finanziamento delle verifiche in servizio L’autorità di rilascio dell’omologazione garantisce la disponibilità di risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio. I costi sono recuperati mediante commissioni che l’autorità di rilascio dell’omologazione può riscuotere presso il costruttore. Le commissioni coprono le fasi della verifica in servizio necessarie all’autorità di rilascio dell’omologazione per trarre le conclusioni di cui all’, paragrafo 2.
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Finanziamento delle verifiche in servizio (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1127) — Testo vigente | Portale Normativo