Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1242 e all’ del regolamento (UE) 2017/2400.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«autorità di rilascio dell’omologazione»: l’autorità di omologazione che ha rilasciato una licenza conformemente agli del regolamento (UE) 2017/2400;
2)
«strategie artificiali»: le strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di certificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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