Art. 31

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 7 feb 2024
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato. 2.   L’ del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025. 3.   L’ del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 4.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
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