Art. 2

Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE 1.   Le informazioni che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti: a) il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione; b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione. 2.   La descrizione dei servizi e delle attività da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti: a) le attività e i servizi particolari di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante; b) l’eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo; c) una spiegazione del modo in cui le attività da svolgere nello Stato membro ospitante contribuiranno alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione.
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