Art. 3

Informazioni da fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti: a) un elenco delle funzioni in materia di gestione o amministrazione di investimenti soggette a delega; b) il nome, l’indirizzo e i dati di contatto del delegato.
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