Art. 3
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE
Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
un elenco delle funzioni in materia di gestione o amministrazione di investimenti soggette a delega;
b)
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto del delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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