Art. 2
Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
1. Le informazioni che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione;
b)
il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione.
2. La descrizione dei servizi e delle attività da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
a)
le attività e i servizi particolari di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
b)
l’eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo;
c)
una spiegazione del modo in cui le attività da svolgere nello Stato membro ospitante contribuiranno alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:911:oj#art-2