Art. 3

Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti

In vigore dal 15 dic 2023
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni ricevute a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE utilizzando i modelli di cui all’allegato III e, qualora la società di gestione intenda stabilire una succursale, trasmettono altresì le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva servendosi del modello di cui all’allegato VII del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE utilizzando il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell’allegato V del presente regolamento per l’attestato di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento per l’attestato di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE.
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