Art. 5
Ricezione delle notifiche tra autorità competenti
In vigore dal 15 dic 2023
Ricezione delle notifiche tra autorità competenti
1. Le autorità competenti che ricevono le informazioni o la documentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM, al più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali informazioni o di tale documentazione e avvalendosi del punto di contatto di cui all’, paragrafo 1, se:
a)
le informazioni e la documentazione sono complete;
b)
le informazioni e la documentazione sono visionabili o stampabili.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM che non hanno ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o che non l’hanno ricevuta entro il termine di cui al medesimo paragrafo contattano le autorità competenti dello Stato membro in cui la società di gestione intende svolgere le attività per le quali è stata autorizzata o in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote o azioni e si accertano dell’avvenuta trasmissione delle informazioni e della documentazione complete.
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