Art. 2
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 15 dic 2023
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui le società di gestione devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.
2. Le società di gestione inviano le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del medesimo paragrafo o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Storico versioni
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