Art. 2

Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 15 dic 2023
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE 1.   Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui le società di gestione devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. 2.   Le società di gestione inviano le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del medesimo paragrafo o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
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