Art. 3
Modifica del regolamento (UE) n. 345/2013
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 345/2013
Nel regolamento (UE) n. 345/2013 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, di tale regolamento è l'AESFM. L'AESFM trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento ai fini dell'istituzione della banca dati centrale di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2869:oj#art-3