Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 dic 2023
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore se tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 2.   Gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 29 aprile 2012 e il 31 dicembre 2023 e conformi alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 sono considerati aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile concedere legittimamente per un ulteriore periodo di sei mesi gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso. 4.   In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere «de minimis», facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto «de minimis» è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa ad eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» nell’arco di un triennio.
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Disposizioni transitorie (Art. 7 Regolamento (UE) 2023/2832) — Testo vigente | Portale Normativo