Art. 3

Aiuti «de minimis»

In vigore dal 13 dic 2023
Aiuti «de minimis» 1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento concesse alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 750 000 EUR nell’arco di un triennio. 3.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. 4.   Il massimale di cui al paragrafo 2 si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. 5.   Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. 6.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto. 7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» per servizi di interesse economico generale comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2, tali nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento. 8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. 9.   In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
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Aiuti «de minimis» (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/2832) — Testo vigente | Portale Normativo