Art. 5

Cumulo

In vigore dal 13 dic 2023
Cumulo 1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (23). 2.   Gli aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato. 3.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
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