Art. 12
Esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso nei confronti di controparti al dettaglio
In vigore dal 1 dic 2023
Esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso nei confronti di controparti al dettaglio
1. Gli enti con un indice di esposizione deteriorata pari o superiore al 2 % attribuiscono alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale delle loro esposizioni deteriorate. Attribuiscono tali flussi di cassa attesi al netto degli accantonamenti, tenendo conto della loro tempistica e in modo coerente nel tempo.
Ai fini del primo comma, gli enti calcolano l’indice di esposizione deteriorata dividendo l’importo dei titoli di debito, dei prestiti e degli anticipi deteriorati, di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l’ammontare del totale lordo dei titoli di debito, prestiti e anticipi.
2. Se la somma degli importi nozionali degli impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso nei confronti di controparti al dettaglio supera il 2 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come attività conformemente alla disciplina contabile applicabile, gli enti stimano l’importo utilizzato, sia nello scenario di riferimento che negli scenari applicabili di cui all’, sulla base di:
a)
osservazioni interne storiche degli utilizzi di impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso per tipo di controparte in condizioni simili;
b)
il valore del contratto per la controparte nello scenario di riferimento;
c)
il valore del contratto per la controparte nello scenario di shock.
Gli enti attribuiscono gli importi utilizzati stimati alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato in funzione del tempo stimato dell’utilizzo.
Storico versioni
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