Art. 11

Strumenti derivati senza opzionalità

In vigore dal 1 dic 2023
Strumenti derivati senza opzionalità 1.   Gli enti scindono gli strumenti derivati senza opzionalità in una componente di pagamento e una componente di ricevimento. 2.   Gli enti considerano la componente di ricevimento di uno strumento derivato senza opzionalità come flusso di cassa in entrata e la componente di pagamento come flusso di cassa in uscita. Gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato. 3.   Gli enti trattano separatamente per ciascuna componente, in ogni valuta, i contratti swap su tassi di interesse multivaluta che comportano lo scambio di capitale o interessi nelle diverse valute. 4.   Gli enti trattano gli interessi attivi e passivi degli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura separatamente dai proventi e dai costi derivanti dalla posizione coperta.
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