Art. 11
Strumenti derivati senza opzionalità
In vigore dal 1 dic 2023
Strumenti derivati senza opzionalità
1. Gli enti scindono gli strumenti derivati senza opzionalità in una componente di pagamento e una componente di ricevimento.
2. Gli enti considerano la componente di ricevimento di uno strumento derivato senza opzionalità come flusso di cassa in entrata e la componente di pagamento come flusso di cassa in uscita.
Gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato.
3. Gli enti trattano separatamente per ciascuna componente, in ogni valuta, i contratti swap su tassi di interesse multivaluta che comportano lo scambio di capitale o interessi nelle diverse valute.
4. Gli enti trattano gli interessi attivi e passivi degli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura separatamente dai proventi e dai costi derivanti dalla posizione coperta.
Storico versioni
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