Art. 4

Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

In vigore dal 22 nov 2023
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen L’articolo 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I visti per un soggiorno di oltre 90 giorni (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell’Unione. Tali visti sono rilasciati in formato digitale a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*10) e il tipo di visto è indicato con la lettera “D”. I visti per soggiorni di lunga durata rilasciati in formato digitale sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell’atto di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per la compilazione dei campi di dati del visto, adottato conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). (*10)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1)." (*11)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).»;" 2) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.» .
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