Art. 6
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (28)
In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (28)
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
1)
all’articolo 16, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
se del caso, il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;»;
2)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata o in caso di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio»;
b)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
se del caso, il nuovo numero del visto, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio, l’autorità competente per i visti che ha adottato la decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell’EES conformemente all’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.»
;
3)
all’articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera d);»;
4)
all’articolo 32, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
numero del visto e data di scadenza della validità del visto;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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