Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003 Il regolamento (CE) n. 694/2003 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents – FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato I del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FTD. 2.   I documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents – FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato II del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FRTD.»; 2) all’, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Prescrizioni tecniche relative al formato digitale di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, anche con riferimento a:»; 3) all’, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) norme tecniche e metodi relativi: i) alla codifica delle informazioni contenute nell’FTD digitale e nell’FRTD digitale sotto forma di codice a barre bidimensionale; ii) all’immagine del volto; b) prescrizioni per generare la versione stampabile dell’FTD digitale e dell’FRTD digitale;»; 4) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame applicabile di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento in combinato disposto con la disposizione transitoria dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), che le prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano segrete e non siano pubblicate. In tal caso le suddette prescrizioni tecniche sono messe a esclusiva disposizione di persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. (*9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 5) l’ è soppresso; 6) all’, la seconda frase è soppressa; 7) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano gli FTD e gli FRTD in formato digitale di cui all’ al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’.»; 8) gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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