Art. 34
Obblighi di conservazione delle registrazioni
In vigore dal 22 nov 2023
Obblighi di conservazione delle registrazioni
1. I verificatori esterni tengono registrazioni adeguate degli elementi seguenti:
a)
l’identità delle persone che partecipano alla determinazione e all’approvazione delle revisioni, nonché la data in cui sono state adottate le decisioni che approvano le revisioni;
b)
la documentazione riguardante le procedure e le metodologie utilizzate dai verificatori esterni per svolgere e redigere le revisioni;
c)
i documenti interni, comprese le informazioni non pubbliche e documenti di lavoro, utilizzati per formare la base di qualsiasi revisione;
d)
le registrazioni delle procedure e delle misure attuate dai verificatori esterni per conformarsi al presente regolamento;
e)
copie di comunicazioni interne ed esterne relative alle attività di valutazione, comprese le comunicazioni elettroniche, ricevute e inviate dal revisore esterno e dai suoi dipendenti;
f)
la documentazione contenente le valutazioni precontrattuali di cui all’, paragrafo 2.
2. Le registrazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati fino a che siano trascorsi almeno cinque anni dalla scadenza dell’obbligazione in questione e messi a disposizione dell’ESMA su sua richiesta.
3. Laddove l’ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all’, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell’emittente dell’obbligazione verde europea ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.
Storico versioni
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