Art. 32

Errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione

In vigore dal 22 nov 2023
Errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione 1.   I verificatori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione notificano immediatamente e spiegano tali errori all’ESMA e agli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate. 2.   I verificatori esterni correggono tempestivamente gli errori e pubblicano gli errori di cui al paragrafo 1 sui loro siti web, insieme, se del caso, a una revisione riveduta e corretta quanto prima. I documenti riveduti indicano i motivi delle modifiche.
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