Art. 12

Metodi di campionamento

In vigore dal 20 ott 2023
Metodi di campionamento 1.   Laddove le prove di revisione si basino, parzialmente o interamente, su un campione di dati o di informazioni, la dimensione del campione e la metodologia di campionamento sono selezionate al fine di ridurre al minimo il rischio di mancata rilevazione e senza interferenze da parte del fornitore sottoposto a revisione. 2.   La dimensione del campione e la metodologia di campionamento sono selezionate in modo da garantire la rappresentatività dei dati o delle informazioni e, se del caso, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) la rappresentatività del campione per il periodo di cui all’, paragrafi 2 e 3; b) le modifiche rilevanti apportate al servizio sottoposto a revisione durante tale periodo; c) le modifiche rilevanti apportate al contesto in cui il servizio sottoposto a revisione è fornito durante tale periodo; d) le caratteristiche rilevanti dei sistemi algoritmici, ove applicabile, compresa la personalizzazione basata sulla profilazione o su altri criteri; e) altre caratteristiche rilevanti o partizioni dei dati, delle informazioni e delle prove considerate; f) la rappresentanza e l’analisi adeguata delle preoccupazioni relative a gruppi particolari, se del caso, quali minori o gruppi vulnerabili e minoranze, in relazione all’obbligo o impegno sottoposto a revisione. 3.   La relazione di revisione comprende la motivazione della scelta della dimensione del campione e della metodologia di campionamento.
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