Art. 12
Metodi di campionamento
In vigore dal 20 ott 2023
Metodi di campionamento
1. Laddove le prove di revisione si basino, parzialmente o interamente, su un campione di dati o di informazioni, la dimensione del campione e la metodologia di campionamento sono selezionate al fine di ridurre al minimo il rischio di mancata rilevazione e senza interferenze da parte del fornitore sottoposto a revisione.
2. La dimensione del campione e la metodologia di campionamento sono selezionate in modo da garantire la rappresentatività dei dati o delle informazioni e, se del caso, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
la rappresentatività del campione per il periodo di cui all’, paragrafi 2 e 3;
b)
le modifiche rilevanti apportate al servizio sottoposto a revisione durante tale periodo;
c)
le modifiche rilevanti apportate al contesto in cui il servizio sottoposto a revisione è fornito durante tale periodo;
d)
le caratteristiche rilevanti dei sistemi algoritmici, ove applicabile, compresa la personalizzazione basata sulla profilazione o su altri criteri;
e)
altre caratteristiche rilevanti o partizioni dei dati, delle informazioni e delle prove considerate;
f)
la rappresentanza e l’analisi adeguata delle preoccupazioni relative a gruppi particolari, se del caso, quali minori o gruppi vulnerabili e minoranze, in relazione all’obbligo o impegno sottoposto a revisione.
3. La relazione di revisione comprende la motivazione della scelta della dimensione del campione e della metodologia di campionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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