Art. 75
Norme generali per l’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili
In vigore dal 20 ott 2023
Norme generali per l’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili
1. La società trasmette senza indebito ritardo il piano di monitoraggio modificato all’autorità di riferimento responsabile una volta informata dal verificatore che il piano di monitoraggio è conforme o, per le modifiche di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/757, una volta comunicate al verificatore tali modifiche a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento.
2. Ai fini dell’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, ciascuna autorità di riferimento responsabile adotta le misure necessarie per garantire che i piani di monitoraggio modificati siano conformi all’ e agli allegati I e II di tale regolamento, tenendo debitamente conto delle conclusioni del verificatore sulla valutazione di tali piani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-75