Art. 76

Informazioni che devono essere fornite dalle società alle autorità di riferimento responsabili

In vigore dal 20 ott 2023
Informazioni che devono essere fornite dalle società alle autorità di riferimento responsabili 1.   La società trasmette all’autorità di riferimento responsabile le conclusioni sulla valutazione del piano di monitoraggio modificato e qualsiasi informazione supplementare che consenta a quest’ultima di espletare le procedure di approvazione. 2.   Per le modifiche di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/757, la società presenta all’autorità di riferimento responsabile le prove del cambiamento di società e indica se il piano di monitoraggio era stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile prima di tale cambiamento, accludendo evidenze che attestino l’approvazione, nel caso in cui l’autorità di riferimento non sia la stessa.
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