Art. 67

Sistema informatico

In vigore dal 18 ott 2023
Sistema informatico 1.   L’Ufficio istituisce e mantiene il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio, il registro dell’Unione di cui all’ e il portale digitale di cui all’, paragrafo 3. 2.   Il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Esso è facilmente accessibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente e di uso comune ed è utilizzato per la presentazione delle domande all’Ufficio a norma dell’. Tale sistema digitale è inoltre utilizzabile dagli Stati membri nella fase nazionale della procedura di registrazione.
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