Art. 17

Trattamento a fini di archiviazione e di ricerca storica nell’interesse della sicurezza dell’aviazione

In vigore dal 12 ott 2023
Trattamento a fini di archiviazione e di ricerca storica nell’interesse della sicurezza dell’aviazione 1.   Trascorso il periodo di conservazione, l’Agenzia può conservare i dati personali del repertorio in un registro separato per finalità di archiviazione e di ricerca storica. 2.   Tali dati personali sono limitati a quanto strettamente necessario per conseguire le finalità di archiviazione e ricerca nell’interesse della sicurezza dell’aviazione e nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   L’Agenzia elabora un protocollo di accesso al registro. A tale registro si applicano gli e da 9 a 12.
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