Art. 18

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 12 ott 2023
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   I capi I e II si applicano a decorrere dal 1o aprile 2025. 3.   I requisiti relativi agli elementi di informazione emessi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento si applicano: a) dal 1o gennaio 2027 per la categoria del gruppo A di cui all’allegato I; b) dal 1o gennaio 2028 per la categoria del gruppo B di cui all’allegato I; c) dal 1o gennaio 2029 per la categoria del gruppo C di cui all’allegato I. 4.   I requisiti relativi agli elementi di informazione validi e forniti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, elencati nell’allegato I, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2029.
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Entrata in vigore e applicazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/2117) — Testo vigente | Portale Normativo