Art. 18
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 12 ott 2023
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. I capi I e II si applicano a decorrere dal 1o aprile 2025.
3. I requisiti relativi agli elementi di informazione emessi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento si applicano:
a)
dal 1o gennaio 2027 per la categoria del gruppo A di cui all’allegato I;
b)
dal 1o gennaio 2028 per la categoria del gruppo B di cui all’allegato I;
c)
dal 1o gennaio 2029 per la categoria del gruppo C di cui all’allegato I.
4. I requisiti relativi agli elementi di informazione validi e forniti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, elencati nell’allegato I, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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