Art. 85

Misure di gestione nazionali

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione nazionali Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali adottano misure di gestione nazionali che includano almeno l’insieme di misure contenenti gli elementi elencati nell’allegato IX.
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