Art. 83
Misure di gestione transitorie
In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione transitorie
Gli Stati membri che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla Commissione, che le trasmette senza ritardo al segretariato della CGPM.
Storico versioni
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