Art. 84

Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione

In vigore dal 4 ott 2023
Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione 1.   Gli Stati membri monitorano gli effetti biologici e ambientali dei FAD utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga. 2.   Al fine di agevolare l’attività di consulenza del comitato scientifico consultivo in merito alla revisione delle misure di cui al presente capo, gli Stati membri raccolgono i dati pertinenti disponibili, compresi quelli scaturiti dalle campagne di ricerca, così da contribuire al riscontro dei dati da parte del comitato stesso.
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