Art. 69

Misure di gestione della flotta

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della flotta 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la capacità utile totale della flotta operante nell’ambito della presente sezione, relativamente alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di navi, riportata sia nel registro dell’Unione che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2015 o la media corrispettiva tra il 2015 e il 2017. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle flotte nazionali operanti con reti da traino a divergenti e che abbiano esercitato l’attività di pesca per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. La capacità di pesca di tali flotte non deve aumentare di oltre il 50 % rispetto a tale periodo di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo