Art. 69
Misure di gestione della flotta
In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della flotta
1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità utile totale della flotta operante nell’ambito della presente sezione, relativamente alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di navi, riportata sia nel registro dell’Unione che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2015 o la media corrispettiva tra il 2015 e il 2017.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle flotte nazionali operanti con reti da traino a divergenti e che abbiano esercitato l’attività di pesca per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. La capacità di pesca di tali flotte non deve aumentare di oltre il 50 % rispetto a tale periodo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-69